110 TITOLO I - LE LEGGI ECCLESIASTICHE
VI
L'INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE
(can.16-18)
I. nozione
II Codice non presenta una nozione esplicita d'interpretazione, ma implicitamente dice che essa consiste nell'intendimento corretto della legge, delle sue espressioni secondo la mente del legislatore (cfr. can. 17).
Interpretazione della legge è la chiarificazione, o dichiarazione del vero, significato della legge e del suo contenuto, secondo l'intendimento del legislatore.
Il carattere proprio dell'interpretazione, pertanto, è quello di consentire una corretta e adatta applicazione.
I motivi che giustificano tale interpretazione sono due: 1) perché la legge non è chiara e non è evidente la mente del legislatore; 2) perché possono sorgere dei dubbi nella sua applicazione.
Gli elementi costitutivi dell'interpretazione sono la volontà del legislatore e la formulazione della medesima per mezzo di espressioni tecniche e sintetiche. Non è sufficiente cercare la mente del legislatore separatamente dalle espressioni.
II. DIVISIONI E DISTINZIONI
II Codice distingue l'interpretazione in ragione dell'autore, della potestà e degli effetti.
TITOLO I - L'INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE 111
1. In ragione dell'autore
a. Autentica
Interpretazione autentica, secondo la dottrina I07 è quella, necessaria e obbligatoria, sul testo autentico, integro e genuino della legge, effettuata dall'autorità pubblica, dal legislatore e da coloro ai quali è concessa la potestà di farlo. In questo senso la dottrina distingue un'interpretazione generale e un'interpretazione particolare. L'interpretazione fatta a modo di legge obbliga i destinatari della legge e si chiama interpretazione generale. Essa è fatta dal legislatore. L'interpretazione fatta a modo di sentenza o atto amministrativo obbliga alcune persone, si chiama interpretazione particolare 10S e ha valore autentico 109. Questa interpretazione è realizzata da coloro che hanno potestà esecutiva, come i Dicasteri della Curia Romana, e i Tribunali. Il Codice riconosce alla giurisprudenza ed alla prassi della Curia Romana forza di legge per supplire le lacune legislative (can. 19).
Questa interpretazione è chiamata obbligatoria e necessaria perché talvolta l'autorità ha l'obbligo di emanare un atto giuridico, come si vedrà più avanti.
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b. Dottrinale
Interpretazione dottrinale è quella proposta dagli esperti e studiosi in modo scientifico. Questi non hanno potestà, pertanto la loro interpretazione non è vincolante per nessuno. È chiamata dalla dottrina interpretazione direttiva.
107 maroto, F., o.c., pp. 284, 288-289. van hove, A., De legibus ecclesiasti-cis, cit., p. 251. michiels, G., o.c., p. 483. wernz, X. - vidal, P., lus canonicum. 1. Normae generales, 2' ed., Romae 1952, p. 221. caro. CASTILLO lara, R. J., De iuris canonici authentica interpretatione in actuositate Pontificiae Commissioni adimplenda, in Communicationes 20 (1988) p. 267.
08 caro. castillo lara, R. J., De iuris canonici authentica interpretatione.... Le., p. 267: "Uterque modus authenticus, cum ab eo, cui competit potestas, procedat, vocatur: est, ut ita dicam, cfficìalis, ideoque vim habet vincientem. Uterque vim habet obligandi, quamvis tantum quae per modum legis datur eandem ac lex habeat necessitatene et vim".
109 Cfr. Communicationes 19 (1987) p. 70.
112 TITOLO I - LE LEGGI ECCLESIASTICHE
c. Usuale
Interpretazione usuale è quella che viene fatta mediante la con-suetudine, can. 27. La consuetudine è introdotta dalla comunità con intenzione di obbligarsi.
2. In ragione della potestà
la. Potestà legislativa. L'interpretazione viene fatta con potestà legislativa, cioè con una legge.
2a. Potestà giudiziale, fatta con sentenza di un giudice o tribunale e prassi giudiziaria.
3a. Potestà amministrativa, data con un atto amministrativo.
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3. In ragione degli effetti
Generale, quando riguarda i destinatari della legge. Questa può essere: estensiva, restrittiva, dichiarativa e propriamente dichiarativa dei casi dubbi.
Particolare perché è data per risolvere casi particolari ed ha effetto giuridico su persone o cose concrete.
III. interpretazione autentica (can. 16)
II can. 16 tratta la interpretazione autentica e distingue tre modi di realizzarla in stretta dipendenza dalla potestà con cui viene fatta ma anche in funzione dei destinatari: 1) a modo di legge, denominata interpretazione legislativa; 2) a modo di sentenza giudiziale, chiamata interpretazione giudiziaria no; 3) a modo di atto amministrativo, detta interpretazione amministrativa. La dottrina canonistica qualifica l'interpretazione a modo di legge come interpretazione generale e le altre due come interpretazione particolare.
0 PlNTO, P. V., I processi nel Codice di diritto canonico. Commento sistematico al Lib. VII, Città del Vaticano 1993, p. 93 afferma: "II giudice applica la legge, ma non ha alcun potere su di essa, ne è l'esecutore e interprete, anche se non autentico".
TITOLO I - INTERPRETAZIONE AUTENTICA 113
1. Interprelazione legislativa
Si chiama interpretazione autentica legislativa quella che fa "il legislatore e colui al quale egli abbia concesso la potestà d'interpretarla autenticamente" (can. 16, § 1).
a. Legislatore
Legislatore, come si è visto precedentemente, è un termine generico che serve per indicare colui che emana le leggi, sia universali sia particolari. Questi, dunque, può essere il legislatore universale o il legislatore particolare, a seconda del carattere della legge. Legislatore si intende colui che ha potestà legislativa, cioè un ufficio che comporta detta potestà. Per questi motivi, il canone non si riferisce alla persona fisica che ha emanato la legge ma a colui che detiene la potestà legislativa. In questo senso ha soppresso l'espressione "eiusve successor" del precedente Codice in, perché il legislatore non muore '12 e il successore è sempre legislatore. La parola legislatore implica anche il successore. Con questo modo generico di parlare lo stesso can. 16 presuppone il principio gerarchico della legalità (can. 135, § 2)113.
Infatti, solo chi ha la potestà legislativa ha potere sulla legge per interpretarla autoritativamente. Nella Chiesa ci sono due soggetti con potestà su tutta la Chiesa universale: il Romano Pontefice, vescovo di Roma che ha potestà ordinaria, suprema, piena, immediata e universale (can. 331) e il Collegio dei Vescovi che, con e
" Codice-1917 can. 17, § 1: "Leges authentice interpretatur legislator eiusve successor...".
112 Communicationes 16 (1984) p. 150. Gli autori parlano del suo successorecome la distinzione del Codice precedente, can. 17, § 1, ad. es. finto, P. V., Commento al Codice, p. 18. DE paolis, V. - MONTAN, A., o.c., p. 265. CHIAPPETTA, L.,
o.c., p. 4. gangoiti, B., o.c., p. 24.
113 pontificia commissio codici iuris canonici recognoscendo, Relatiocomplectens synthesim, p. 26: "Ad can. 16. Ad § 1 Post verbum « legislator » dicaturoportet: « eiusve successor et eorundem Superior » et postea loco « ab eodem », di-catur « ab iisdem » (Card. Palazzini).
R. Non debet addi « eius successor », quia ipse est legislator, nec debe addi « eiusve superior », quìa Metropolita id facere non potest, et patet quod Romanus Ponti/ex i...
diritto