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La presente sentenza decide una causa di un matrimonio celebrato nel 1978 la cui validità fu accusata ob error facti. Si tratta di un matrimonio celebrato sotto il regime comunista da due fidanzati che si conoscevano sin dall’infanzia; lo sposo era praticante, ma la sposa non aveva ricevuto nessuna formazione cristiana, né praticava la fede. Nella species facti della sentenza si legge di alcune difficoltà sorte lungo il fidanzamento, “a motivo delle diverse concezioni della vita”. La fattispecie della sentenza parla di successive difficoltà e di sospetti del marito riguardo la fedeltà della donna, per cui si sono separati e chiesto il divorzio civile, che hanno ottenuto nell’anno 1994: quasi vent’anni dopo il matrimonio.
Nel 1996 fu introdotto il libello di domanda e concordato il dubbio sull’esclusione della fedeltà e dell’indissolubilità da parte della convenuta ed “errore nelle qualità sostanziali della persona (can. 1083 § 2 CIC 17) che diventa errore di persona (can. 1097 § 2 CIC 83)”. Posteriormente, il dubbio venne riformulato così: “1. Exclusio unitatis et indissolubilitatis matrimonii per partem conventam (can. 1013 § 2 et can. 1086 § 2 CIC 1917). 2. Error circa proprietates substantiales personae, redundans in errorem personae (can. 1083 § 2, 1° CIC 1917)”. La qualità sulla quale l’attore dice di aver errato è la religiosità della donna, che lo avrebbe rassicurato riguardo la sua pratica religiosa e il proposito di educare cristianamente i figli.
Dopo un’istruzione piuttosto breve (“Actore atque tribus testibus auditis”), la sentenza di primo grado dichiarò la nullità del matrimonio non per simulazione ma soltanto “pro errore actoris circa proprietates substantiales personae, in errorem personae redundante”. Il tribunale di secondo grado decise di inviare all’esame ordinario –a quanto sembra senza un formale decreto di concordanza del dubbio e senza un’istruttoria suppletiva– e decise negative ad omnia; anche se la decisione doveva riguardare soltanto il capo di errore, poiché non era stata appellata la decisione negativa riguardante la simulazione.
Dopo il pertinente appello, il turno rotale stabilì così il dubium: “An constet de matrimonii nullitate, in casu, ob errorem viri actoris circa qualitatem conventae redundantem in errorem personae”. Una volta ascoltate le dichiarazioni di altri due testi (sacerdoti conosciuti dall’attore), il turno decise negativamente.
In questo commento, lasceremo da parte il modo come il turno ha valutato l’inesistenza dell’errore, giustamente a nostro avviso: poiché non risulta provata né l’intenzione prevalente dello sposo e il collegamento della sua volontà matrimoniale con l’esistenza della qualità segnalata, né la mancanza di religiosità della donna al tempo del matrimonio che, come ritiene il ponente, può essere apprezzata solo attraverso delle manifestazioni esterne. Manca anche il criterium reactionis e anzi sembra che le difficoltà della coppia sono sopraggiunte da questioni finanziarie, sospetti d’infedeltà, ecc, più che dalla mancanza della qualità: lo sposo infatti non ha messo in crisi il rapporto alla scoperta del rifiuto della pratica cristiana o dell’educazione cristiana dei figli.
Intendiamo, invece, soffermarci brevemente sul rapporto esistente tra il can. 1083 § 2 del Codice precedente e il can. 1097 § 2 del Codice vigente. Come abbiamo accennato, il turno ha optato per affrontare il presente caso –riguardante un matrimonio celebrato sotto il Codice del 1917– integrando la normativa del can. 1097 § 2 vigente sotto un dubium in cui si richiama all’error redundans del can. 1083 del Codice precedente.
La regolamentazione che i canoni 1097 e 1098 fanno dell’error facti è, tra le novità introdotte dal Legislatore canonico del 1983 in ambito matrimoniale, una di quelle che hanno attirato un maggior numero di studi e riflessioni, probabilmente perché la soluzione proposta dai menzionati canoni ha cercato di dare risposta ad una delle questioni più controverse nell’applicazione del diritto sostantivo negli anni immediatamente anteriori alla promulgazione del Codice vigente[1].
Il canone 1083 del Codice del 1917 stabiliva, nel § 1, che “L’errore di persona rende invalido il matrimonio”. E nel § 2, “L’errore circa una qualità della persona, quantunque sia causa del contratto, lo invalida solo: 1° Se l’errore circa le qualità della persona ridonda in errore circa la persona stessa. 2° Se una persona libera contrae matrimonio con una persona che ritiene libera, ma che è schiava, nel senso di schiavitù propriamente detta”[2]. Il Legislatore del 1917 formulava in questi termini un principio assodato dalla dottrina classica: che non qualsiasi errore invalida il matrimonio, ma solo l’errore ostativo o sostanziale, che si riscontra nell’errore sulla persona e sulla condizione personale, mentre –di norma– considerava come accidentale l’errore sulle qualità “comuni” della persona.
È la distinzione che si ritrova nel dictum di Graziano: “Verum est quod non omnis error consensum excludit; sed error alius est personae, alius fortunae, alius condicionis, alius qualitatis. Error personae est, quando putatur esse Virgilius, et ipse est Plato. Error fortunae, quando putatur esse dives qui pauper est, vel e converso. Error condicionis, quando putatur esse liber qui servus est. Error qualitatis, quando putatur esse bonus qui malus est. Error fortunae et qualitatis coniugii consensum non excludit. Error vero personae et condicionis coniugii consensum non admittit” [3]. Vale a dire, dei quattro errori segnalati da Graziano (personae, conditionis, qualitatis e fortunae), i due primi sono sostanziali e gli altri due accidentali. Da parte sua, Pietro Lombardo mise l’accento sulla forza invalidante dell’intenzionalità: “Si quis feminam nobilem in coniugem petat, et pro ea alia ignobilis tradatur ei, non est inter eos coniugium, quia non consentit vir in istam, sed in aliam”[4].
S. Tommaso d’Aquino stabilì un principio che –con l’interpretazione fatta da Sánchez– sarebbe stato punto di riferimento per la dottrina posteriore. Dopo aver affermato l’irrilevanza dell’error qualitatis aggiunge: “Diversitas fortunae non variat aliquid eorum quae sunt de essentia matrimonii, nec diversitas qualitatis. Error nobilitatis, inquantum huiusmodi, non evacuat matrimonium: eadem ratio qua nec error qualitatis. Sed si error nobilitatis vel dignitatis redundat in errorem personae, tunc impedit matrimonium. Unde si consensus mulieris feratur in istam personam directe, error nobilitatis ipsius non impedit matrimonium. Si autem directe intendit consentire in filium regis, quicumque si ille tunc, si alius praesentetur ei quam filius regis, est error personae, et impedietur matrimonium”[5]. L’interpretazione di questo brano fatta da Sánchez porterà la dottrina a porre l’accento sulla valenza che ha la qualità come elemento di identificazione ed individuazione della persona: se la qualità è stato il mezzo attraverso il quale è stata identificata la persona, un errore nella qualità comporta la sostituzione della persona alla quale spettava la qualità oggetto di errore[6].
Per la dottrina e la giurisprudenza postcodiciali, mentre risultava pressoché pacifica l’ammissione della forza invalidante di un errore su una qualità identificante o individuante della persona (sotto l’error redundans), era meno pacifica la valutazione dell’incidenza di un errore su una qualità non identificante della persona[7]. Vale a dire: sebbene l’errore sull’identità della persona o su una qualità esclusiva ed identificante della persona non poneva problemi riguardo la sua forza invalidante in quanto errore sostanziale, più problematica risultava la valutazione di un errore su una qualità “comune” che non identifica il contraente, la cui identità fisica è ben determinata e conosciuta. La dottrina e la giurisprudenza furono portate a fare rientrare tale errore –a volte allargando i margini dell’error redundans così come formulato nel CIC 17– nella condizione[8], e in alcuni casi cercarono di applicare la terza regola di san Alfonso Maria de’ Liguori[9]. Questo autore aggiunge, nella famosa “terza regola”, un modo di interpretare l’error redundans diverso della condicio e la qualità identificante della persona (che costituiscono le due prime regole[10]): “Tertia igitur regula, quam tradit D. Thom…, est quod si consensus fertur directe et principaliter in qualitatem, et minus principaliter in personam, tunc error in qualitate redundat in substantiam. Secus, si consensus principaliter feratur in personam, et secundario in qualitatem: V. gr., si quis dixerit: Volo ducere Titiam, quam puto esse nobilem: tunc error non redundat in substantiam, et ideo non invalidat matrimonium. Secus, si dixerit: Volo ducere nobilem, qualem puto esse Titiam: tunc enim error redundat in substantiam; quia directe et principaliter intenditur qualitas, et minus principaliter persona” [11]. L’applicazione della terza regola evidenziava del resto la rilevanza dell’intenzionalità del soggetto il cui consenso poggia su un atto di volontà riguardo una qualità che rientra nell’oggetto del consenso, come avremo occasione di ricordare.
Come si sa, la giurisprudenza faceva ricorso a tali interpretazioni a motivo delle difficoltà di far inquadrare entro gli stretti limiti del can. 1083 CIC 17 alcuni casi di errore che il senso naturale della giustizia spesso portava a ritenere come invalidanti del matrimonio. Particolare rilevanza ebbe in questo senso la nota sentenza c. Canals del 1970 (da alcuni autori ritenuta un vero “giro copernicano”[12]) nell’interpretazione della giurisprudenza rotale dell’error redundans.
L’uditore spagnolo, cercando di risolvere un caso difficilmente inquadrabile nella cornice del can. 1083, propose tre possibili interpretazioni dell’errore in qualità che ridonda in error personae: una nozione strictissima (quando la qualità è l’unico modo di identificare la persona); una minus stricta (“quando qualitas prae persona intenditur: nobilem quale puto esse…; tunc qualitas redundat in substantiam quia directe et principaliter intenditur qualitas et minus principaliter persona”) e una tertia notio “cum qualitas moralis iuridica socialis tam intime connexa habetur cum persona physica ut, eadem qualitate deficiente, etiam persona physica prorsus diversa resultet”. In questa terza nozione (attinente al caso in esame di un individuo che aveva tenuto nascosto un suo precedente matrimonio civile), la persona viene magis integre considerata: “Si quis ergo matrimonium contrahat cum persona tantum civiliter nupta, quam putet quovis vinculo liberam, invalide contrahit iuxta hanc tertiam notionem, non ob aliquam implicitam vel interpretativam conditionem, sed ob erroris qualitatis redundantem in errorem personae magis complete et integre consideratae”.
La linea intrapresa dal ponente avrebbe avuto notevoli conseguenze, più che sull’error redundans, sullo stesso concetto di persona; molto si è scritto sulle prospettive aperte dalla sentenza e anche sui rischi celati in esse, e non vi è in pratica sentenza sull’error facti che non prenda posizione rispetto alla strada aperta da Canals[13]. A noi interessa adesso sottolineare che la decisione e la conseguente costruzione “canalsiana” cercava di dare risposta ad un caso di palese iniquità, che il senso naturale della giustizia portava a considerare nullo. Sembra anche evidente che la soluzione, pur rispondendo al proposito di venire incontro a tale esigenza di giustizia, costituì una forzatura della legislazione vigente e spianò la strada per risolvere sì altri casi insolubili entro i limiti dell’interpretazione tradizionale del can. 1083, ma sembra anche chiaro che la strada venne spianata per realizzare un’interpretazione evolutiva della norma non esenta di rischi di abusi.
Come scrisse Pompedda poco tempo dopo la promulgazione del Codice vigente, riferendosi indubbiamente –anche se non esplicitamente– alla linea giurisprudenziale aperta dalla sentenza di Canals: “Altro esempio di interpretazione tanto innovativa da aver suscitato, come si diceva, non poche polemiche circa la legittimità della interpretazione evolutiva della legge canonica, possiamo ritrovare in tema di errore circa la qualità. È vero che la giurisprudenza ha sempre formalmente sostenuto di essere congruente con il testo del canone e di aver soltanto approfondito e affinato il senso della qualità ridondante nella persona, ma non vi è dubbio che il canone aveva assunto, soprattutto nelle ultime espressioni giurisprudenziali prima del nuovo Codice, un significato completamente estraneo a tutta la precedente tradizione canonistica, anche se –e di ciò sono pienamente convinto– l'opera della giurisprudenza si è mossa sulla linea della equità canonica, di un maggior approfondimento del valore personalistico del matrimonio e soprattutto per andare incontro a quelle gravissime situazioni di iniquità, cui da ultimo ha posto rimedio la nuova trattativa del dolo”[14].
Dicevamo che quasi tutte le sentenze sull’error facti posteriori al 1970 hanno preso in considerazione la suddetta sentenza di Canals, per aderire alla tesi lì prospettata o per prendere le distanze da essa. Anche se alcuni autori ritengono che la giurisprudenza posteriore seguì maggioritariamente la nuova impostazione sull’error redundans[15], non mancano decisioni rotali fortemente critiche con la nuova impostazione[16]. Com’è stato scritto, il lodevole proposito perseguito da Canals, con la conseguente mutazione del concetto di persona in quello di personalità correva il rischio di “abbandonare l’oggetto dell’errore sostanziale di fatto in una Torre di Babele di correnti psicologiche, sociologiche, morali e giuridiche, spesso mere ideologie di moda. Sotto la confusa ed insicura nozione di «personalità» si raccolsero, oltre ai casi limite dell’errore e dell’inganno, molti altri casi che tecnicamente non erano altro che semplici errori non rilevanti, la cui base di fatto non risultava nemmeno antecedente alle nozze, ma risultava essere frutto dei naturali cambiamenti, non sempre positivi e felici, della vita di qualunque persona o provocati da un cattivo modo di vivere le iniziali possibilità di bontà coniugale di un matrimonio valido”[17]. E siccome la giustificazione di un così radicale mutamento della nozione di persona erano i limiti segnati dall’angusta rilevanza dell’errore sulla qualità nella disciplina del can. 1083, § 2 del CIC 17, il Legislatore decise di riformare interamente la disciplina di detto § 2, anziché forzare i tratti dell’errore sulla persona, regolati nel § 1, secondo una solida tradizione plurisecolare[18].
La sentenza che commentiamo si riferisce a questo rapporto tra il nuovo canone 1097 § 2 e il precedente 1083 ricordando che il Legislatore ha accolto nel can. 1097 § 2 le stesse parole della terza regola di s. Alfonso, ma non sembra che l’errore di qualità si possa ridurre soltanto a questa fattispecie; poiché –si legge nella presente sentenza, e questa sembra essere la linea giurisprudenziale imperante– la nuova legge non è da considerarsi come l’interpretazione del vecchio canone 1083 § 2. Il ponente sottolinea che il nuovo canone non costituisce come l’interpretazione del canone vecchio perché la materia è stata completamente riordinata ex integro, sebbene di fatto la formula scelta dal legislatore adoperi le parole che esprimevano una delle interpretazioni del vecchio canone[19]. Il nuovo canone non solo non è interpretazione del vecchio ma neanche ha voluto sancire come valida una delle interpretazioni del can. 1083 CIC 17, proprio perché riordinando completamente la materia e introducendo la formulazione del dolo come capo di nullità, le forzature operate sull’interpretazione dell’error redundans e sul concetto di persona sarebbero oggi fuorvianti.
Come ha scritto Viladrich, “per una valida interpretazione il segreto è di non reintrodurre nella lettura dei cann. 1097 e 1098 lo spirito del vecchio codice, che oggi rappresenterebbe un pregiudizio ed un abuso, di cercare l’efficacia irritante di una fattispecie di errore sulla qualità, ricorrendo ad una forzatura nell’ambito concettuale dell’errore sostanziale di fatto. Allo stesso modo, non si deve neanche adulterare il significato dell’errore sulla qualità direttamente e principalmente intesa per poter accomodare casi di semplice errore o di fallimento dell’in facto esse, mediante le obsolete argomentazioni, quali, ad esempio, l’errore sulla personalità che, a parte l’evidente ambiguità, non sono oggi necessarie poiché non c’è più la rigidità del can. 1083 del CIC ‘17 che, in qualche modo, le giustificava”[20].
E allora, nella pratica, come ha recepito la giurisprudenza rotale la novità del canone? Non intendiamo qui soffermarci sulle tensioni succedute riguardo l’estensione del termine “persona” a quello di “personalità” ai sensi del § 1 del canone. Basta ricordare il richiamo fatto da Giovanni Paolo II nell’Allocuzione al Tribunale della Rota del 1993, nel quale denunziava che “sarebbe del tutto arbitrario, anzi apertamente illegittimo e gravemente colposo, attribuire alle parole usate dal Legislatore non il loro ‘proprio’ significato, ma quello suggerito da discipline diverse da quella canonica”; “specialmente ove si tratta di ‘error in persona’, ai termini usati dal Legislatore non è consentito attribuire un significato estraneo alla tradizione canonica… Certo non poche novità sono state introdotte nel vigente Codice. Altro però è constatare che innovazioni sono state fatte circa non pochi istituti canonici, altro pretendere di attribuire significati inconsueti al linguaggio usato nella formulazione dei canoni”[21].
Per quanto riguarda invece il § 2, la giurisprudenza si trova anche con la difficoltà di dover giudicare ancora molti casi di matrimoni celebrati prima del 1983, come succede nella sentenza qui presentata. Lasciando adesso da parte il dibattito sorto a proposito della retroattività del can. 1098[22], centreremo la nostra attenzione sul can. 1097 § 2, rispetto del quale la maggior parte della dottrina e la giurisprudenza ritengono si possa applicare retroattivamente, anche se partendo da presupposti diversi. La diversità di prospettive proviene da una parte dal collegamento che ogni autore riscontra tra il canone 1097 ed il diritto naturale e, dall’altra, dal rapporto che si apprezza tra il nuovo can. 1097 e le interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali del vecchio error redundans del CIC 17.
La giurisprudenza rotale è favorevole a qualificare la nullità del consenso, dovuta all’errore sulla qualità direttamente e principalmente intesa, in termini di diritto naturale, spesso come applicazione del can. 126[23]. Un altro conto è, invece, con quale formulazione va applicata la norma del can. 1097 § 2 ai matrimoni celebrati prima del 1983; e qui la soluzione seguita è collegata, come dicevamo, al rapporto che si ritiene esista tra il nuovo canone 1097 ed il precedente 1083. La questione della continuità o meno tra il nuovo canone e il precedente ha una rilevanza che va oltre il problema della retroattività del canone (che, com’è ovvio, si porrà fino a quando i tribunali dovranno giudicare casi di matrimoni celebrati prima dell’entrata in vigore del CIC).
La giurisprudenza non è sempre uniforme sul modo di inquadrare l’evoluzione legislativa in materia di error qualitatis. Come segnala Erlebach[24], si avverte che alcune sentenze hanno giudicato dei matrimoni celebrati prima del 1983 facendo riferimento espresso al nuovo canone 1097 §2, non di rado ammettendo una continuità tra il nuovo canone e il precedente 1083, e anzi sostenendo che il can. 1097 § 2 ha accolto una delle interpretazioni del vecchio can. 1083, rispetto del quale il nuovo sarebbe più chiaro; oppure, in qualche caso si è ritenuto che il nuovo canone costituisca una sorta di interpretazione autentica del canone precedente[25]. Stankiewicz ha offerto un’interpretazione basata sulla distinzione tra gli aspetti sostanziali e sistematici della norma: sebbene ci sia una continuità sostantiva tra il can. 1097 § 2 e la normativa precedente, tale continuità va stabilita con la regolamentazione che il CIC 17 faceva sia dell’error facti che della condizione, in particolare la condizione implicita[26].
A questo proposito, può essere interessante rivolgere uno sguardo alle sentenze pubblicate in tema di error qualitatis nell’ultimo volume di Decisiones seu sententiae, che contiene le sentenze promulgate nel 1998. Non sono molte le cause decise sull’error facti. Anche negli anni precedenti erano state poche le cause giudicate per error facti: nel 1995, tre cause, tutte e tre decise pro vinculo; nel 1996, furono quattro, anche negative; nel 1997, su cinque sentenze quattro furono decise pro vinculo e una pro nullitate.
Nel 1998 furono date tre sentenze affermative (in connessione con l’incapacità, l’impotenza e la sterilità) e tre negative. Nell’indice del volume consta anche di una decisione pro vinculo non pubblicata: Pragen. c. Sable del 29 aprile 1998 “ob errorem actoris in qualitate conventae, ob exclusionem indissolubilitatis ex parte actoris et ob incapacitatem assumendi onera coniugalia ex parte conventae”. Le altre sentenze sono:
a) Forolivien.-Brittinorien. c. Defilippi del 6 marzo 1998[27], che risponde pro nullitate ob errorem al dubbio formulato: “an constet de matrimonii nullitate, in casu, ob incapacitatem assumendi onera coniugalia ex parte actricis (tamquam in prima instantia) et ob errorem in persona viri ex parte eiusdem mulieris”. Si tratta di un matrimonio celebrato nel 1965, e il ponente risolve riconoscendo un errore che, sotto il regime del CIC 1983, sarebbe qualificato di doloso, poiché il marito ordì un inganno sapendo che la moglie voleva sposare un medico che fosse perbene; pensava che il fidanzato stava per finire la laurea in medicina, che finì invece quattro anni dopo il matrimonio, una volta avvenuta la separazione. Il ponente giustifica la ridondanza dell’errore sulla persona riprendendo dei ragionamenti che accolgono il meglio dell’interpretazione “canalsiana”: “attamen, sicut supra diximus, huiusmodi individuatio [del can. 1083 CIC 17] fieri potest non tantum sub aspectu mere physico, sed etiam ex qualitate (vel ex qualitatibus) personae quae, suapte natura, grave pondus habet in communionem vitae coniugalis iuxta universalissimam aestimationem saltem hominum illius loci ac temporis, atque iuxta mentem et intentionem nubentis. Hoc in casu habetur ‘error circa qualitatem, qua in mente errantis illa persona individuatur seu bene definitur et a qualibet alia distinguitur et in quam ita distinctam ab omnibus aliis consensus dirigitur’ (M. Conte a Coronata, Institutiones iuris canonici. De Sacramentis, vol. III, De matrimonio et de sacramentalibus, Torino 1948, 604, n. 449). Scilicet: ‘Error qualitatis redundans in errorem personae videtur esse quasi species erroris personae, a quo in hoc differt quod personae versatur circa identitatem materialem seu physicam personae, error redundans circa identitatem idealem’ (ibid., 605, n. 449)”.
b) Kielcen. c. Faltin del 3 giugno 1998[28], anche affermativa. Anche se il dubium fu formulato “an constet de nullitate matrimonii, in casu, ob errorem in qualitate mulieris conventae a viro actore directe et principaliter intenta, ad mentem can. 1097 § 2”, sia la pars in iure che in facto sono centrate invece sull’inganno e il conseguente dolo operato. Il turno, senza pronunciarsi sulla retroattività del dolo, ritiene che al matrimonio, celebrato nel 1982, fosse applicabile il can. 1097 § 2 perché costituisce “clarior applicatio doctrinae atque iurisprudentiae iam sub vetere CIC circa citatum can. 1083 § 1, efformatae, dubium non est quin disciplina vigentis CIC possit applicare etiam matrimoniis sub vetere lege initis”[29].
c) Trichurien. c. Turnaturi del 18 giugno 1998[30], negativa al dubbio “an constet de matrimonii nullitate, in casu, ob errorem in viro actore, in secunda instantia, necnon ob defectum discretionis iudicii ex parte conventae, in prima instantia ad mentem can. 1095, n. 2”. Il matrimonio era stato celebrato nel mese di settembre 1983, ma il ponente ritiene che “cum tamen praescriptum canonis 1097 § 2, principio iuris naturalis innitatur, hoc et matrimoniis vigente vetere Codice Iuris Canonici initis applicari potest”. Nel riferirsi alla qualità che identifica la persona, richiama sia la sent. c. Defilippi del 6 marzo 1998 appena menzionata (per ribadire che l’identificazione della persona non può essere solo fisica “sed praesertim iuxta multiplicem repraesentationem quam unuscuisque invicem sibi efformat ex qualitatibus personae inhaerentibus vel personam determinantibus”), che le sent c. Pompedda del 6 febbraio 1992 –“ ipsammet qualitatem redundantem intellexerint tamquam personam physicam definientem”[31]– e c. Stankiewicz del 24 gennaio 1984: “adhibito criterio obiectivo qualitatis individualis et exclusive propriae determinatae personae adhuc ignotae, cuius identificatio physica fit per talem qualitatem, in quam igitur intentio contrahentis fertur et indirecte tantum in personam sibi praesentem. Aliis verbis qualitas non communis sed propria et individualis determinare debet in individuo illam personam physicam, quae aliter cognita non fuerit nisi per talem qualitatem, quae ideo in consensum matrtimonialem directe et principaliter intenditur”[32].
d) Lycien. c. Monier del 6 novembre 1998[33]: al dubbio “an constet de nullitate matrimonii in casu: ob errorem mulieris in qualitate viri, ob dolum a viro convento patratum, ob exclusionem boni prolis ex parte eiusdem viri conventi” rispose affermativamente all’errore e negativamente al resto. Nella sostanza, la causa sembra molto vicina al dolo (riguarda una persona che si presentò come laureato e con una specializzazione; lo fece anche nei documenti militari e per 15 anni ha nascosto la propria condizione). Al matrimonio, celebrato nel 1985, è applicabile evidentemente il can. 1097 ma il turno richiama due decisioni di Pompedda del 1980 riguardanti l’interpretazione dell’error redundans sotto il Codice precedente: “de recta interpretatione figurae erroris in qualitate personae una coram Pompedda animadvertit: ‘error qualitatis in errorem redundat ubi ipsa qualitas prae persona intenditur, idest ubi contrahens directe et principaliter suum consensum dirigit in qualitatem ver qualitates determinatas, indirecte autem et subordinate in personam; exinde qualitas refunditur in personam eamque specificat, adeo ut obiectum consensus substantialiter contineat in sua intentione illam qualitatem, qua proinde deficiente corruat oportet ipse consensus’[34]” (n. 3). “Hoc in agro, memorare oportet quod persona seu identitas personae haud reducitur in ente abstracto tantum ex ossibus ac carne constituto, sed persona distinguitur a pluribus determinatis qualitatibus ac elementis diversi ordinis. Nam ‘in eligendo coniuge quilibet prae se habet personam quandam in sua individualitate definitam; persona autem suam individualitatem obtinet non ex identitate physica tantummodo neque praevalenter, sed ex omnibus illis qualitatibus physicis moralibus socialibus quae uniuscuiusque hominis individuum ab aliis distinctum efficiunt’[35]” (n. 4). ...
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